Art. 25

Abrogazioni

In vigore dal 19 lug 2025
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, è abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-25

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