Art. 24
Norme transitorie
In vigore dal 1 gen 2026
1. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS, e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2026.
2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 622) che "I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-24