Art. 20

Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua

In vigore dal 19 lug 2025
1. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all', comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. 2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, è composta da: a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano; b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA; c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome; f) un rappresentante di SNPA; g) un rappresentante di ARERA; h) un rappresentante degli EGATO. 3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni: a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni; b) ai sensi degli , valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all', comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni; c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all', comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso; d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile. 4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-20

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