Art. 9
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
In vigore dal 31 dic 2022
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', comma 2, può chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200#art-9