Art. 9

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

In vigore dal 22 mag 2026
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica con riferimento all'attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', comma 2, può chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico. 3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione. 4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.»

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200#art-9

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