Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 22 mag 2026
1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché è determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalità con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o più aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico. 2. Le disposizioni di cui all' si applicano a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale. 3. Le reti tematiche IRCCS già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all', dal comma 3-bis al comma 3-septies del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui agli si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4-bis. Le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200#art-12

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