Art. 8
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
In vigore dal 31 dic 2022
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200#art-8