Art. 4

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

In vigore dal 6 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «comunque» è soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall' è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-04;156#art-4

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Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Art. 4 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.) — Testo vigente | Portale Normativo