Art. 4
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
In vigore dal 6 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «comunque» è soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall' è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-04;156#art-4