Art. 3
Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
In vigore dal 6 nov 2022
1. All' della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-04;156#art-3