Art. 2
Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
In vigore dal 6 nov 2022
Modifica dell'articolo 301 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
1. All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-04;156#art-2