Art. 8
Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto
In vigore dal 28 set 2022
1. Il fabbricante fornisce insieme al dispositivo impiantabile la tessera per il portatore di impianto e le informazioni previste dall' del regolamento, che devono essere redatte in lingua italiana e in lingua inglese.
2. Le istituzioni sanitarie sono tenute a rendere le informazioni disponibili al paziente cui è stato impiantato il dispositivo con il mezzo ritenuto più idoneo a consentire un rapido e completo accesso alle informazioni stesse, tenuto conto delle richieste eventualmente formulate dal paziente medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;137#art-8