Art. 25

Dispositivi medici falsificati

In vigore dal 28 set 2022
1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato e razionalizzare le attività di segnalazione previste dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 2, del regolamento, in materia di dispositivi falsificati, il Ministero della salute può definire termini e modalità di segnalazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;137#art-25

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Dispositivi medici falsificati (Art. 25 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.) — Testo vigente | Portale Normativo