Art. 25 · Dispositivi medici falsificati

Art. 25

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Dispositivi medici falsificati

In vigore dal 28 set 2022
1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato e razionalizzare le attività di segnalazione previste dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 2, del regolamento, in materia di dispositivi falsificati, il Ministero della salute può definire termini e modalità di segnalazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;137#art-25