Art. 17
Disposizioni finali
In vigore dal 6 feb 2025
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all', comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150»;
b) il comma 756, è sostituito dal seguente:
«756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.».
3. Le disposizioni di cui all' e all', comma 5, si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-17