Art. 8
Libretto di navigazione e giornale di bordo
In vigore dal 22 gen 2022
1. Il conduttore di nave registra, su richiesta del titolare, il tempo di navigazione e la relativa qualifica nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi dell'.
2. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, l'autorità competente convalida nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati a procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-8