Art. 5
Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo
In vigore dal 22 gen 2022
Classificazione delle vie navigabili interne nazionali
a carattere marittimo
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, i tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a) è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
c) su tale via navigabile interna nazionale è necessaria la navigazione terrestre;
d) per la navigazione su tale via navigabile interna nazionale sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne nazionali come via navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-5