Art. 4

Funzioni delle autorità competenti

In vigore dal 22 gen 2022
1. Ai fini del presente decreto, le autorità competenti sono gli uffici della motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 114 del 2018. 2. Le autorità competenti svolgono le seguenti funzioni: a) organizzano e controllano gli esami di cui all', comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, effettuati tramite le commissioni d'esame istituite presso le medesime autorità e composte anche da esperti esterni all'amministrazione; b) convalidano i libretti di navigazione e il tempo di navigazione di cui all'; c) ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, rilasciano i certificati di qualifica alle persone che navigano esclusivamente nelle acque interne nazionali, ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397; d) sospendono temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione; e) rilasciano, ai sensi dell', comma 2, ai conduttori di nave titolari, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397; f) rilasciano i certificati di qualifica di cui all', comma 3; g) riconoscono i diplomi di cui all', comma 5. 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea le autorità competenti di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni delle autorità competenti (Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo