Art. 5 bis

Fornitura di ultima istanza

In vigore dal 24 gen 2026
1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che: a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-5-bis

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