Art. 26
Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell'UE
In vigore dal 26 dic 2021
Esenzione per i nuovi interconnettori
tra Stati membri dell'UE
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-26