Art. 25
Poteri sanzionatori dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente
In vigore dal 26 dic 2021
Poteri sanzionatori dell'Autorità
di regolazione energia reti e ambiente
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dall'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) , commi da 1 a 13, 6, commi da 1 a 5, 7, commi 1, 2, 4 e 5, 8, commi da 1 a 3, 9, commi 6 e 7, 11, comma 2, 12 commi da 1 a 5, 15, comma 3, del presente decreto;
b) , paragrafi 13 e 14, 7, 8, 9, 10, 12, paragrafo 1, 13, paragrafi 4, 5 e 7, 16, paragrafi 1, 2, 8 e 11, 17, 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943;
c) articoli 37, 42 e 46 del regolamento (UE) 2019/943 con riferimento ai Centri di coordinamento regionale o loro sedi distaccate aventi sede in Italia effettuando ispezioni, anche senza preavviso, presso i loro locali;
d) , comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
e) articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e orientamenti vincolanti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-25