Art. 4
Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi
In vigore dal 26 dic 2021
1. I partecipanti al mercato interno dell'energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-4