Art. 4 · Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi

Art. 4

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Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi

In vigore dal 26 dic 2021
1. I partecipanti al mercato interno dell'energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
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