Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

In vigore dal 26 dic 2021
Modifiche e integrazioni all' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 1. All' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Linea diretta è una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le società controllate ed i propri clienti.»; b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza è un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilità della rete e la potenza di corto circuito, per la capacità di black start e per la capacità di funzionamento in isola.»; c) il comma 25-terdecies è sostituito dal seguente: «25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo