Art. 14

Sanzioni

In vigore dal 14 gen 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all', comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall', comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all', commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. 2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all', comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. 5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-14

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Sanzioni (Art. 14 Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.) — Testo vigente | Portale Normativo