Art. 7
Requisiti di marcatura
In vigore dal 14 gen 2022
1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:
a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.
4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all', comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-7