Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 gen 2022
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all', punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;
b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;
c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea ai sensi dell', paragrafo 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
l) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) «produttore»:
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all', punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all', punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all', lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-3