Art. 16

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 gen 2022
1. Fatto salvo quanto disposto dall', commi 7, 8 e 10 e dall', comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-16

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