Art. 7
Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
In vigore dal 1 dic 2021
1. I soggetti di cui all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili determinato ai sensi degli articoli 16-septies o 16-octies del citato decreto legislativo, nonché, se applicabile, la sua componente definita ai sensi dell'articolo 16- quater, commi 5, 6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024.
2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, la Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022, che assicurino, di norma, un aumento lineare dei fondi propri e delle passività computabili.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;
b) la capacità del soggetto di rispettare comunque in tempi ragionevoli i requisiti di cui al comma 1;
c) la capacità del soggetto di sostituire con passività computabili le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 180 del 2015, valutando, in caso di incapacità, se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato.
4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 180 del 2015, ne assicurano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022.
5. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all' del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Italia può rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi del presente comma.
6. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
7. Le determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci sino all'adozione delle nuove determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili ai sensi del Titolo II, Capo II bis, del decreto legislativo n. 180 del 2015, introdotto dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;193#art-7