Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 1 dic 2021
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera a-bis), dopo le parole «la Banca d'Italia», sono inserite le seguenti: «o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;»;
3) dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:
«e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»;
b) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU»;
2) al comma 2, dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;
c) all', comma 6, le parole «e il MVU» sono sostituite dalle seguenti: «, il MVU e il MRU»;
d) all'articolo 12-bis, comma 1:
1) le parole «o da una società del gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «o da uno degli altri soggetti di cui all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera b), le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter»;
e) al Titolo II, capo I, dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito).- 1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.»;
f) all'articolo 69-bis, comma 1:
1) alla lettera f), numero 2), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera g), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
3) alla lettera i), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
g) all'articolo 69-quinquies:
1) al comma 6, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.»;
h) all'articolo 69-sexiesdecies, comma 3, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
i) all'articolo 69-octiesdecies:
1) al comma 1, lettera b), la parola «medesima» è soppressa;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all', paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»;
l) all'articolo 69-vicies, comma 1, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
m) all'articolo 71, comma 6, primo periodo, le parole «applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d)»;
n) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non quelli di cui alla lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014.»;
o) all'articolo 81, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettere a) e d).»;
p) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
q) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «I commissari pubblicano altresì una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.»;
r) all'articolo 86:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «o telefax» sono soppresse e, al terzo periodo dopo le parole «la comunicazione può essere effettuata» sono inserite le seguenti: «con le stesse modalità»;
2) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica» è inserita la seguente: «certificata»;
3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1-bis, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall', paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.»;
2) al comma 11, dopo le parole «amministrati in un'ottica» sono inserite le seguenti: «conservativa con l'obiettivo»;
t) all'articolo 92, comma 8, dopo le parole «84, commi 1, 3» sono inserite le seguenti: «, 5»;
u) all'articolo 95-bis, comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
v) all'articolo 95-ter, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
z) all'articolo 95-quater:
1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
aa) all'articolo 96-bis:
1) al comma 1-bis, lettera d), dopo le parole: «banche extracomunitarie per» sono inserite le seguenti: «prevenire o»;
2) al comma 1-quater, lettera b), le parole «la banca beneficiaria dell'intervento è» sono sostituite dalle seguenti: «le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono»;
bb) all'articolo 96-bis.3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»;
cc) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole «le procedure di coordinamento» è inserita la seguente: «definisce»;
dd) all'articolo 102, comma 1, primo periodo, dopo le parole «norme di legge a esse applicabili» sono inserite, in fine, le seguenti: «, fermo restando l'articolo 102-bis»;
ee) all'articolo 113-ter, comma 3, al secondo periodo, le parole «alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società» sono sostituite dalle seguenti: «il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies»;
ff) all'articolo 144, comma 1, lettera a), dopo le parole «69-quinquies,» sono inserite le seguenti: «69-sexies,».
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