Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 1 dic 2021
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 25-ter, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito). - 1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.
2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.
3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Si applica il comma 6 dell'articolo 23.»;
b) all'articolo 55-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;»;
c) all'articolo 57:
1) al comma 3-bis dopo le parole «gli articoli 83,» sono inserite le seguenti: «84, comma 3,»;
2) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.»;
3) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario.»;
4) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.»;
d) all'articolo 60-bis.2:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
1.2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]», sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
e) all'articolo 60-bis.3:
1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
3) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»;
f) all'articolo 60-bis.4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonché dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia.»;
3) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
g) all'articolo 60-bis.4-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.»;
h) all'articolo 190, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater.»;
i) all'articolo 195-quater, comma 1, dopo le parole «60, comma 1, lettere a) ed h),» sono inserite le seguenti: «68-bis,».
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