Titolo IICapo I

Art. 7 bis

Locali utilizzati

In vigore dal 5 set 2023
1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-7-bis

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