Titolo V›Capo I
Art. 26 bis
Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati
In vigore dal 10 ago 2025
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-26-bis