Titolo VII

Art. 50 bis

Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo

In vigore dal 5 set 2023
1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto; b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo; c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative; d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. 2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio. 3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. 4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese, nè emolumenti comunque denominati.
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