Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 28 mar 2021
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32#art-20