Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 28 mar 2021
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 20 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo