Art. 18
Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati
In vigore dal 28 mar 2021
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:
a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonché gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalità di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe;
b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all' del regolamento (UE) 2016/429.
2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere ad aggiornare l'elenco delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
Storico versioni
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