Art. 19
Adempimenti dell'Unione
In vigore dal 28 mar 2021
1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32#art-19