Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 20 mar 2021
1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all', commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all', comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.
3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
5. La violazione delle disposizioni di cui all', commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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