Art. 3
Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
In vigore dal 20 mar 2021
Animali e merci esenti da controlli ufficiali
ai posti di controllo frontalieri
1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.
2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.
3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.
4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;24#art-3