Art. 4
Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture
In vigore dal 20 mar 2021
1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli , paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
2. È fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.
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