Art. 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1 e 3»; b) al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse. 2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale» sono soppresse. 3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83; b) al comma 1, le parole: «una transazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» e le parole: «in possesso dei requisiti di cui all', comma 1) lettera o)» sono soppresse; c) al comma 2, la parola: «fiscale» è soppressa e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»; d) al comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-9

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