Art. 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.»; b) al comma 2, le parole: «fiscali e previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «e all'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri uffici competenti» e, al terzo periodo, le parole «L'ufficio, nello stesso termine, deve» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici, nello stesso termine, devono». 5. All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-13

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 13 Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.) — Testo vigente | Portale Normativo