Art. 16

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 20 nov 2020
1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.»; b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.»; c) al comma 5, dopo le parole: «prima della data iniziale stabilita per il voto» sono aggiunte le seguenti: «ed è trasmessa al pubblico ministero». 2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2»; b) al comma 2 dopo le parole: «si applicano anche quando» sono inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»; c) al comma 3, dopo le parole: «il tribunale» sono inserite le seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-16

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