Art. 20
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 20 nov 2020
1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «consistente e» sono soppresse;
b) alla lettera e), dopo le parole: «nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere» la parola: «e» è soppressa.
2. L'articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 170.(Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia). - 1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-20