Art. 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. L' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all', può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.». 2. L' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente: «. (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza). - 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).». 3. All', comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «i documenti di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata». 4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.». 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell';». 9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della metà» sono soppresse. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-7

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