Art. 41

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 nov 2020
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-41

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