Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2020
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:
a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni;
b) «attività riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate;
c) «soggetti regolatori»: tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-16;142#art-2