Art. 5
Informazione e partecipazione dei portatori di interessi
In vigore dal 14 nov 2020
1. I soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all' e, in ogni caso, in una fase diversa da quella in cui viene effettuata la valutazione di proporzionalità delle disposizioni medesime.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-16;142#art-5