Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 ago 2020
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l' si applica alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all', comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all', comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
4. I regolamenti di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall', commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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