Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private

In vigore dal 14 ago 2020
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.»; b) al comma 1-bis, le parole «ha l'obbligo di dimostrare» sono sostituite dalla seguente: «dimostra», e le parole «requisiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.»; c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. 1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.». e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»; f) al comma 3, le parole «si applica il comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano i commi 2 e 2-bis.»; g) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-quater e 1-quinquies.». 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione.»; c) al comma 3 le parole «In mancanza dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri»; d) al comma 4 le parole «privi dei requisiti di onorabilità» sono sostituite dalle seguenti: «che non soddisfano i requisiti e i criteri» e le parole «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono». 3. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.». 4. All'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «dell'articolo 191, comma 1, lettera g)», sono inserite le seguenti: «ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;84#art-3

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