Art. 2
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
In vigore dal 14 ago 2020
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58)
1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.
3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1.1, le parole «nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società» sono soppresse; la parola «centocinquantamila» è sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).».
4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» è sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» è sostituita dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila».
5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»;
b) la lettera a-bis.1) è abrogata.
Storico versioni
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