Capo I
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
In vigore dal 29 lug 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «Regime» è sostituita dalla seguente: «Obiettivo»;
b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell' della direttiva 2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato ai sensi dell' della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall', comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall', paragrafo 4»; dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall', paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all', paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all', paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;»;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.»;
h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato , pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;
i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»;
m) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall' del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
n) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73#art-7